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Il Dr. Odorizzi è vicepresidente della Commissione Periferica per le Patenti di Guida di Trento e Rovereto; formulate qui i vostri quesiti in tema di idoneità alla guida.
Epilessia - linee guida CML
4 Anni 7 Mesi fa #2187
da robi
Epilessia - linee guida CML è stato creato da robi
Buongiorno dott.Odorizzi,
la presente per chiederLe un chiarimento e parere in merito alla patologia in oggetto (epilessia) e al rinnovo della patente di guida di tipo B.
Le linne guida utilizzate dalla commisione medica prevedono, al punto D.7.8. quanto segue : "In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il
trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato"
Considerando che, come da linee guida, l'epilessia è considerata risolta nei soggetti che sono rimasti liberi da crisi per almeno 10 anni, in assenza di terapia antiepilettica negli ultimi 5 anni, e' pertanto corretto sospendere la patente per 3 mesi nel caso in cui un paziente sia nelle seguenti condizioni: crisi epilettica avvenuta nell'anno 2021 (con immediata ripresa della terapia), in paziente con epilessia idiopatica ad esordio nell'infanzia, in trattamento farmacologico fino all'anno 2018, trattamento sospeso nell'anno 2018 per decisione del medico.
A seguire trova le linee guida per completezza.
Attendo prima possibile un suo gentile riscontro.
Grazie
EPILESSIA
Anche per questa categoria di richiedenti il Decreto lgs. 16 aprile 2011, n. 59 ha apportano
sostanziali novità rispetto al precedente Regolamento di attuazione al Codice della strada che sono
già state oggetto di una specifica nostra presa di posizione condivisa con gli specialisti neurologi
(cfr., Epilessia e guida: procedure operative’) approvata in data settembre 2012.
Regole generali
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un
pericolo grave per la sicurezza stradale allorchè sopravvengono al momento della guida di un
veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della
Commissione medica locale. Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche
non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra. Per "crisi epilettica provocata" si
intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere
dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina
equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che deve
specificare il periodo di interdizione alla guida.
D.3. È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare
correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio
di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno
specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni).
D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno
specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da
almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o
limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora
sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del
periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o
disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per
almeno dieci anni.
Patenti di Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di
attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finchè l'interessato non abbia
trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. I soggetti affetti da
epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di
segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida,
all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o
Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o
assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria,
riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc).
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di
un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere
dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del
caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle
norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi
epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza
crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il
periodo di osservazione dovrà essere protratto finchè l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un
periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori
crisi.
D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi
esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il
manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi
previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di
un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il
conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono
sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla
guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è
richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di
guida (cfr. "Epilessia").
D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del
medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio
del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il
trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere
sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene
nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato può essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di
un anno senza ulteriori crisi.
Patenti di Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci
anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito
esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme
all'elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di
un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere
dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi,
subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un
esame neurologico adeguato. Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un
rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneità
deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con
riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi
epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza
ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una
valutazione medica specialistica appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri
requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad
altri fattori di morbilità).
D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci
antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola
si applica anche in caso di epilessia dell'età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire
una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni. Determinati disturbi (per esempio
malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di
crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della
patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo
un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove
non diversamente disposto.
Autorizzazione al porto delle armi
Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano
ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e dinamico. Non possono essere dichiarati
idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
Patenti nautiche
La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai
soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente
dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla Commissione medica
locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a 30 giorni, redatta dal medico di fiducia o
da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i
due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto
non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di
manifestazioni epilettiche ripetute.
Indicazioni operative
L’idoneità alla guida di veicoli a motore, alla guida di natanti ed all’abilitazione dell’uso delle armi
è subordinata, per questi richiedenti, alla presentazione di un certificato medico redatto dallo
specialista neurologo pubblico che ha in cura la persona compilato sulla modulistica indicata nel
documento ‘Epilessia e guida: procedure operative’ dd. 1 settembre 2012, rilasciata in data non
superiore a 30 giorni, controfirmata dal richiedente stesso.
L’idoneità alla guida di veicoli a motore sarà valutata dalla Commissione medica locale nel rispetto
dei seguenti indirizzi generali, ferma restando l’indicazione che l’idoneità alla guida può essere
concessa dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi indipendentemente dalla terapia
antiepilettica assunta.
Epilessia Patenti di Gruppo 1 Patenti di Gruppo 2
Non più crisi da 10 anni senza
terapia antiepilettica guariti
dall’epilessia e senza attività
eplettiforme all’EEG
Idoneità senza limitazioni
temporali
Max 2 anni
Non più crisi da 5-10 anni,
non più in terapia
antiepilettica
età < 50 anni: idoneità fino a
max. 5 anni;
età 50-70 anni: idoneità fino a
max. 3 anni;
età 70-80 anni: idoneità fino a
max. 2 anni;
over-80: idoneità max. 1 anno
No idoneità
Non più crisi da 5-10 anni, in
terapia antiepilettica, con
buona compliance terapeutica
Max. 3 anni No idoneità
Non più crisi da 5-10 anni, in
terapia antiepilettica, con
compliance terapeutica non
soddisfacente
Max 2 anni No idoneità
Non più crisi da 1-5 anni, in
terapia antiepilettica, con
buona compliance terapeutica
Max 2 anni No idoneità
Non più crisi da 1-5 anni, in
terapia antiepilettica, con
compliance terapeutica non
soddisfacente
Max 1 anno No idoneità
Crisi epilettica dovuta a
modificazione o riduzione
della terapia antiepilettica per
decisione medica
No idoneità per 6 mesi ridotta a
3 mesi nel caso di ripristino
della precedente terapia
antiepilettica
No idoneità
Particolare attenzione va riservata alle malformazioni artero-venose o agli esiti delle emorragie
intracerebrali per i conducenti di veicoli a motore di Gruppo 2: in questi casi l’idoneità alla guida va
prudenzialmente negata a meno lo specialista neurologo dichiari l’inesistenza del rischio di aumento
del rischio di crisi.
In questi casi il giudizio di idoneità non deve essere comunque superiore ad 1 anno.
Per l’autorizzazione al porto delle armi valgono le stesse indicazioni generali date per l’idoneità alla
guida anche se, in questo caso, l’idoneità può essere rilasciata nel solo caso in cui l’assenza di crisi
epilettiche si sia prolungata per oltre due anni.
Per la guida di natanti la Commissione medica locale si attiene ai medesimi criteri generali
limitando il giudizio di idoneità alla sola patente di categoria A entro le 12 miglia dalla costa: per le
altri patenti di guida valgono, invece, le stesse regole generali indicate per la patente di guida di
Gruppo 2.
la presente per chiederLe un chiarimento e parere in merito alla patologia in oggetto (epilessia) e al rinnovo della patente di guida di tipo B.
Le linne guida utilizzate dalla commisione medica prevedono, al punto D.7.8. quanto segue : "In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il
trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato"
Considerando che, come da linee guida, l'epilessia è considerata risolta nei soggetti che sono rimasti liberi da crisi per almeno 10 anni, in assenza di terapia antiepilettica negli ultimi 5 anni, e' pertanto corretto sospendere la patente per 3 mesi nel caso in cui un paziente sia nelle seguenti condizioni: crisi epilettica avvenuta nell'anno 2021 (con immediata ripresa della terapia), in paziente con epilessia idiopatica ad esordio nell'infanzia, in trattamento farmacologico fino all'anno 2018, trattamento sospeso nell'anno 2018 per decisione del medico.
A seguire trova le linee guida per completezza.
Attendo prima possibile un suo gentile riscontro.
Grazie
EPILESSIA
Anche per questa categoria di richiedenti il Decreto lgs. 16 aprile 2011, n. 59 ha apportano
sostanziali novità rispetto al precedente Regolamento di attuazione al Codice della strada che sono
già state oggetto di una specifica nostra presa di posizione condivisa con gli specialisti neurologi
(cfr., Epilessia e guida: procedure operative’) approvata in data settembre 2012.
Regole generali
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un
pericolo grave per la sicurezza stradale allorchè sopravvengono al momento della guida di un
veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della
Commissione medica locale. Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche
non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra. Per "crisi epilettica provocata" si
intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere
dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina
equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che deve
specificare il periodo di interdizione alla guida.
D.3. È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare
correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio
di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno
specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni).
D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno
specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da
almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o
limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora
sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del
periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o
disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per
almeno dieci anni.
Patenti di Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di
attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finchè l'interessato non abbia
trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. I soggetti affetti da
epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di
segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida,
all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o
Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o
assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria,
riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc).
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di
un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere
dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del
caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle
norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi
epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza
crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il
periodo di osservazione dovrà essere protratto finchè l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un
periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori
crisi.
D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi
esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il
manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi
previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di
un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il
conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono
sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla
guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è
richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di
guida (cfr. "Epilessia").
D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del
medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio
del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il
trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere
sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene
nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato può essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di
un anno senza ulteriori crisi.
Patenti di Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci
anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito
esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme
all'elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di
un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere
dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi,
subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un
esame neurologico adeguato. Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un
rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneità
deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con
riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi
epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza
ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una
valutazione medica specialistica appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri
requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad
altri fattori di morbilità).
D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci
antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola
si applica anche in caso di epilessia dell'età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire
una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni. Determinati disturbi (per esempio
malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di
crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della
patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo
un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove
non diversamente disposto.
Autorizzazione al porto delle armi
Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano
ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e dinamico. Non possono essere dichiarati
idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
Patenti nautiche
La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai
soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente
dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla Commissione medica
locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a 30 giorni, redatta dal medico di fiducia o
da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i
due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto
non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di
manifestazioni epilettiche ripetute.
Indicazioni operative
L’idoneità alla guida di veicoli a motore, alla guida di natanti ed all’abilitazione dell’uso delle armi
è subordinata, per questi richiedenti, alla presentazione di un certificato medico redatto dallo
specialista neurologo pubblico che ha in cura la persona compilato sulla modulistica indicata nel
documento ‘Epilessia e guida: procedure operative’ dd. 1 settembre 2012, rilasciata in data non
superiore a 30 giorni, controfirmata dal richiedente stesso.
L’idoneità alla guida di veicoli a motore sarà valutata dalla Commissione medica locale nel rispetto
dei seguenti indirizzi generali, ferma restando l’indicazione che l’idoneità alla guida può essere
concessa dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi indipendentemente dalla terapia
antiepilettica assunta.
Epilessia Patenti di Gruppo 1 Patenti di Gruppo 2
Non più crisi da 10 anni senza
terapia antiepilettica guariti
dall’epilessia e senza attività
eplettiforme all’EEG
Idoneità senza limitazioni
temporali
Max 2 anni
Non più crisi da 5-10 anni,
non più in terapia
antiepilettica
età < 50 anni: idoneità fino a
max. 5 anni;
età 50-70 anni: idoneità fino a
max. 3 anni;
età 70-80 anni: idoneità fino a
max. 2 anni;
over-80: idoneità max. 1 anno
No idoneità
Non più crisi da 5-10 anni, in
terapia antiepilettica, con
buona compliance terapeutica
Max. 3 anni No idoneità
Non più crisi da 5-10 anni, in
terapia antiepilettica, con
compliance terapeutica non
soddisfacente
Max 2 anni No idoneità
Non più crisi da 1-5 anni, in
terapia antiepilettica, con
buona compliance terapeutica
Max 2 anni No idoneità
Non più crisi da 1-5 anni, in
terapia antiepilettica, con
compliance terapeutica non
soddisfacente
Max 1 anno No idoneità
Crisi epilettica dovuta a
modificazione o riduzione
della terapia antiepilettica per
decisione medica
No idoneità per 6 mesi ridotta a
3 mesi nel caso di ripristino
della precedente terapia
antiepilettica
No idoneità
Particolare attenzione va riservata alle malformazioni artero-venose o agli esiti delle emorragie
intracerebrali per i conducenti di veicoli a motore di Gruppo 2: in questi casi l’idoneità alla guida va
prudenzialmente negata a meno lo specialista neurologo dichiari l’inesistenza del rischio di aumento
del rischio di crisi.
In questi casi il giudizio di idoneità non deve essere comunque superiore ad 1 anno.
Per l’autorizzazione al porto delle armi valgono le stesse indicazioni generali date per l’idoneità alla
guida anche se, in questo caso, l’idoneità può essere rilasciata nel solo caso in cui l’assenza di crisi
epilettiche si sia prolungata per oltre due anni.
Per la guida di natanti la Commissione medica locale si attiene ai medesimi criteri generali
limitando il giudizio di idoneità alla sola patente di categoria A entro le 12 miglia dalla costa: per le
altri patenti di guida valgono, invece, le stesse regole generali indicate per la patente di guida di
Gruppo 2.
Per favore Accesso per inserire messaggi nel forum.
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LUN-VEN 8.00/19.30
Tel: +39 371-4103451
- Flavio Odorizzi
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4 Anni 6 Mesi fa #2245
da Flavio Odorizzi
Medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a Trento e Bolzano.
Risposta da Flavio Odorizzi al topic Epilessia - linee guida CML
Nel caso di specie è fondamentale capire se la crisi epilettica in recidiva è davvero legata alla modificazione o alla sospensione della terapia anticomiziale.
Una crisi epilettica che si verifica infatti a distanza di mesi o anni dalla sospensione della terapia non potrà essere infatti considerata crisi determinata dalla modifica o dalla sospensione della terapia ma assume il carattere di nuova crisi epilettica e quindi il periodo di non idoneità alla guida sarà indicato in 12 mesi.
Flavio
Una crisi epilettica che si verifica infatti a distanza di mesi o anni dalla sospensione della terapia non potrà essere infatti considerata crisi determinata dalla modifica o dalla sospensione della terapia ma assume il carattere di nuova crisi epilettica e quindi il periodo di non idoneità alla guida sarà indicato in 12 mesi.
Flavio
Medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a Trento e Bolzano.
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