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In un momento tanto delicato, stante l'entrata in vigore delle nuove normative in tema di valutazione del danno nell'ambito della R.C.A., appare quanto mai opportuno acquisire un parere di un professionista per ottenere una corretta valutazione medico-legale del danno.
Firma e timbro per altro medico
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4 Anni 7 Mesi fa #2196
da AleG94
Firma e timbro per altro medico è stato creato da AleG94
Buonasera,
qualora durante una sostituzione o in un reparto ci fosse un medico, che pur avendo pari titoli, firma per conto di un altro medico (accondiscendente) certificati o ricette o periodi di malattia di cosa si sta trattando? Può essere considerato un falso formale o si tratta già di un falso in atto pubblico?
Grazie
qualora durante una sostituzione o in un reparto ci fosse un medico, che pur avendo pari titoli, firma per conto di un altro medico (accondiscendente) certificati o ricette o periodi di malattia di cosa si sta trattando? Può essere considerato un falso formale o si tratta già di un falso in atto pubblico?
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- Flavio Odorizzi
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4 Anni 6 Mesi fa #2240
da Flavio Odorizzi
Medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a Trento e Bolzano.
Risposta da Flavio Odorizzi al topic Firma e timbro per altro medico
la questione è molto delicata.
Il Codice penale punisce in maniera severaa i delitti di falso.
L’art. 476 del C.p. punisce la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
I successivi artt. 477 e 478 C.p. estendono la punibilità alla falsità materiale del pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici e in attestati del contenuto di atti.
Ai sensi dell’art. 482 C.p., la punibilità delle tre fattispecie summenzionate è estesa alle ipotesi nelle quali gli autori del falso materiale siano privati o pubblici ufficiali al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni.
Venendo invece alle ipotesi di falsità ideologica commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico, va segnalato l’art. 479 C.p. secondo il quale:
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476.
Si dovrà leggere attentamente e inquadrare la condotta del medico per meglio comprendere la punibilità della condotta.
Tale modalità procedurale, pur considerando che il collega è accondiscendente, non condiziona in alcun modo la scelta del Giudice nell'inquadramento del reato e non è sicuramente un'esimente in occasione di giudizio,
Buona domenica
Flavio
Il Codice penale punisce in maniera severaa i delitti di falso.
L’art. 476 del C.p. punisce la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
I successivi artt. 477 e 478 C.p. estendono la punibilità alla falsità materiale del pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici e in attestati del contenuto di atti.
Ai sensi dell’art. 482 C.p., la punibilità delle tre fattispecie summenzionate è estesa alle ipotesi nelle quali gli autori del falso materiale siano privati o pubblici ufficiali al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni.
Venendo invece alle ipotesi di falsità ideologica commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico, va segnalato l’art. 479 C.p. secondo il quale:
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476.
Si dovrà leggere attentamente e inquadrare la condotta del medico per meglio comprendere la punibilità della condotta.
Tale modalità procedurale, pur considerando che il collega è accondiscendente, non condiziona in alcun modo la scelta del Giudice nell'inquadramento del reato e non è sicuramente un'esimente in occasione di giudizio,
Buona domenica
Flavio
Medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a Trento e Bolzano.
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